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Il diritto di copiare

[articolo del 2003]

La copia personale di un prodotto regolarmente acquistato è un diritto. Ma che fatica avvalersene…

C’è chi fabbrica giochi, programmi, DVD e c’è chi li copia, legittimamente o meno. C’è chi fabbrica i programmi per effettuare queste duplicazioni e c’è chi scrive le leggi per regolamentare la materia. E infine c’è chi – le forze dell’ordine – deve controllare che le leggi vengano applicate. Spesso conciliare tra loro questi ruoli può diventare un problema.
Sgombriamo subito il campo da possibili fraintendimenti: chi copia qualsiasi contenuto multimediale a fini di lucro (vendendoli sulle bancarelle o anche per via telematica) è nel torto marcio, viola la legge e, giustamente, può andare incontro a pesantissime sanzioni penali.
Ma non è questo il punto. In queste pagine ci siamo posti un altro problema: copiare un programma, un gioco, un CD musicale o un film in DVD solo ed esclusivamente a fini di backup (di copia privata, di sicurezza) è legale oppure no? Se sì, perché i produttori di questi supporti proteggono i contenuti con sistemi anti-copia? E’ legittimo superare questi sistemi, se si possiede l’originale?
Mettiamo subito le mani avanti: l’attuale legge sui diritti d’autore, e in particolare il decreto 68 dello scorso aprile (che recepisce la direttiva europea 2001/29 CE), è poco chiara, e in alcuni punti addirittura contraddittoria. Oltre al linguaggio “politichese”, o meglio “legalese”, sono proprio i contenuti a mettere in difficoltà persino gli addetti ai lavori.
Non siamo dei legali, il diritto non è la nostra materia. Non è quindi compito nostro interpretare la normativa e soprattutto trarre delle conclusioni; quindi abbiamo chiesto il parere di chi ha a che fare, quotidianamente, con questioni relative al diritto d’autore, alla copia e via dicendo. Prma di tutto ci sono gli utenti, che comprano programmi e film e che desiderano far rispettare un loro sacrosanto diritto: effettuare una copia di sicurezza di prodotti che pagano a caro, carissimo prezzo. Ci sono poi i produttori dei software e di altri contenuti multimediali che, nel pieno rispetto della legge (sic!), proteggono i loro titoli con sistemi (a volte sofisticatissimi) anti-copia. Ci sono poi i produttori dei software per la duplicazione di CD e DVD. Prodotti che, però (e qui inizia il bello), non possono superare i sistemi di protezione. E infine ci sono i legislatori e le Forze dell’Ordine: i primi hanno partorito una normativa complicatissima, che i secondi si trovano, poveri loro, a dover far rispettare.
Ricapitoliamo: gli utenti sanno che copiare è un diritto; i produttori di software e contenuti multimediali non permettono di effettuare un backup dei loro titoli, applicando dei sistemi anti-copia e interpretando la legge, in alcuni casi, con un approccio a dir poco creativo; i produttori dei software di duplicazione di CD e DVD, nel dubbio, non permettono di superare questi sistemi; le Forze dell’Ordine devono riuscire a tradurre, sul piano operativo, un insieme di norme rigide, contraddittorie su alcuni punti, e spesso inadeguate a seguire l’evoluzione del panorama tecnologico. Detto in parole povere: un caos. E, come al solito, chi ci rimette è soprattutto il consumatore.
Leggete cosa ci hanno detto tutti questi protagonisti.

Il decreto 68 del 9 aprile 2003
L’attuale normativa che regola il diritto d’autore è riassunta nel decreto legislativo numero 68 del 9 aprile 2003 (che trovate all’indirizzo Web www.interlex.it/testi/dlg0368.htm). Questo testo contiene, a nostro avviso, dei punti in parziale (totale?) contraddizione tra loro.
Vediamoli nello specifico:
• Art. 71 – sexies – comma 4 – Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
In questo comma del decreto, si fa cenno all’articolo 102-quater. Vediamo di che si tratta:
• Art. 102 – quater – comma 1 – I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
• Art. 102 – quater – comma 2 – Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
In pratica, si sancisce il diritto alla copia privata per uso personale, ma contemporaneamente i produttori di software sono legittimati ad apporre delle misure di protezione che non permettano le copie. Va detto, però, che quelle protezioni sono destinate a impedire “atti non autorizzati dai titolari dei diritti” (vendita, filodiffusione e via dicendo). Ma la copia privata (o di backup) è un diritto sancito per legge…

Cosa dice il Codacons
Tutte le parti coinvolte in questa “controversia” possono far valere legittimamente (dal punto di vista legale) i propri diritti. Quasi tutti ci riescono: solo gli utenti finali, che si trovano impossibilitati a fare una copia dei prodotti regolarmente acquistati, non vedono riconosciuto un diritto sancito per legge. Pare assurdo, ma è così.
Per chiedere lumi su come si può tutelare il consumatore, abbiamo contattato l’Avvocato Gianluca Di Ascenzo, coordinatore dell’ufficio legale nazionale del Codacons.
Il quale ci chiarisce subito una questione importante:
“La legge sul diritto d’autore, così com’è formulata, è lacunosa, e va corretta.”
Lo sospettavamo… Si riferisce al fatto che è sancito contemporaneamente il diritto di copiare e il diritto dei produttori di software di proibirlo?
“Proprio così. Chiariamo prima di tutto una faccenda: se le protezioni non permettono di usare un software o, com’è accaduto tempo fa, non consentono di riprodurre un CD musicale sul computer, sono illegali. In questo caso è possibile denunciare il produttore e chiedere un risarcimento dei danni.”
Bene. Poniamo però il caso che il programma funzioni regolarmente, nonostante le protezioni. Queste però non mi permettono di copiare il CD o il DVD. Posso superare queste protezioni?
“No, non è possibile. Anche se mi viene impedito un uso lecito del bene (farne una copia privata), se utilizzo strumenti che superino le protezioni, commetto a mia volta un reato.”
E come si può premunire un consumatore?
“Occorre richiedere esplicitamente al produttore la copia. E questo è obbligato a fornirla.”
Se non lo fa?
“Be’, a quel punto occorre muoversi a livello legale, per tutelare il diritto dell’acquirente. Noi, come Codacons, forniamo assistenza in tal senso. Ma vorrei andare oltre: auspicando una modifica della legge, nel frattempo siamo anche disposti a sederci intorno a un tavolo con le associazioni del settore e trovare un compromesso. In ogni caso una cosa è certa: va bene combattere la pirateria, ma questo non deve portare a ledere i diritti dei consumatori.”

Cosa dicono le Forze dell’Ordine
Dopo aver chiarito (si fa per dire) cosa dice la legge, abbiamo chiesto un parere anche a chi, giorno dopo giorno, si trova in prima linea nella lotta contro la pirateria: le Forze dell’Ordine, e in particolare la Guardia di Finanza. Tra le compagnie più attive su questo fronte, c’è sicuramente la Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano, e in particolare il Capitano Piccinni, che già avevamo ospitato sulla nostra rivista.
Capitano, fare una copia privata di un programma, di un gioco o di un film, è legale?
“La questione è molto complessa e la poca chiarezza normativa fa si che l’argomento costituisca oggetto di discussioni e diatribe interpretative. La mia interpretazione della Legge mi porta a dire che è legale realizzare una copia privata che sia destinata solo a fini di backup. Va sottolineato che la Legge sul Diritto d’Autore considera “privata” una copia quando è fatta per uso esclusivamente “personale”; per essere considerata tale, non deve essere realizzata da terzi e non deve riguardare opere trasferite on-line (per esempio via Internet). E’ consentita una copia, anche analogica, delle opere audio o video protette con strumenti tecnologici, purché ciò non si ponga in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”
Quindi realizzare una copia di backup a fini personali è consentito dalla legge. Ma, secondo lei, se ci sono le protezioni contro la copia, come ci si deve comportare?
“E’ questo il punto più delicato di tutta la faccenda. In teoria la protezione è posta per proibire una copia in qualsiasi caso, e soprattutto contro la pirateria. E in questo caso non ci sono dubbi: chi copia per vendere viola la legge, e va punito.”
D’accordo, ma se posseggo l’originale e voglio farne una copia di backup, posso superare le protezioni?
“In questo caso sì, secondo me.”
Quindi se lei, durante una perquisizione, dovesse trovare la copia di un software, come si comporterebbe?
“Mah, in un caso del genere chiederei di mostrarmi l’originale. Se l’originale c’è, per me il problema non sussiste. Il problema, per noi, non è assolutamente questo. Ci interessa scovare e punire i pirati, chi lucra sulle copie illegali. E’ lo stesso discorso del file sharing: non stiamo certo a punire i ragazzini che scaricano qualche MP3 dalla Rete. I nostri obiettivi sono altri: i grandi sharer o, peggio, chi scambia file di contenuto pedo-pornografico. Con questo, sia chiaro, non voglio dire che scaricare MP3 sia legale, o lecito; dico solo che sarebbe assurdo accanirsi contro chi scarica qualche canzone, anche perché, probabilmente, coinvolgeremmo la metà delle famiglie italiane…”
Tornando alla copia privata, quindi, chi copia un originale, regolarmente acquistato, è probabile che venga incriminato?
“Ripeto: è piuttosto improbabile. Per me la Legge, in questo caso, è chiara: non può rispondere della violazione della normativa posta a tutela del Diritto d’Autore, la persona che dovesse realizzare una copia di un’opera della quale detenga il supporto originale. L’utilizzo che potrà essere fatto della copia realizzata dovrà essere esclusivamente privato.”

Cosa dice Maneurope
Dopo aver visto cosa dice la legge e cosa ne pensano le Forze dell’Ordine, veniamo al dunque. Concentriamoci sul momento della copia, che richiede dei software appositi di duplicazione.
Prendiamo in esame uno dei programmi che affollano gli scaffali di tutti i negozi di informatica, per esempio “DivX Pro” di Maneurope (la stessa casa che distribuisce Ahead Nero).
Sulla scatola del prodotto troviamo tre-righe-tre sul copyright, sul fatto che se non si possiede l’autorizzazione alla copia, si potrebbero violare le leggi nazionali o internazionali sul diritto d’autore. Interessante l’ultima frase: “Se non siete certi dei vostri diritti, contattate il vostro consulente legale”. Siamo punto e a capo.
Prendiamo il telefono e ci mettiamo subito in contatto con Maneurope, e in particolare con Diego Russo, il Direttore Generale.
Iniziamo dal principio. Insomma, dottor Russo, fare un copia privata di CD-ROM, DVD, giochi e via dicendo, è legale oppure no?
“Bella domanda. Purtroppo la normativa italiana, anche dopo il decreto dello scorso aprile, non è molto chiara. Anzi, è assolutamente confusa e, se vogliamo dirla tutta, addirittura contraddittoria. La legge, dopo le nuove disposizioni su diritto d’autore e copyright, sancisce il diritto del proprietario del contenuto digitale, e quindi anche dei film in DVD, di effettuare una copia di backup dell’originale.”
Legge alla mano, risulta (quasi) lampante. Quindi il problema non si pone…
“Ehm, non è esattamente così. In un articolo successivo, le legge legittima gli autori di questi prodotti a premunirsi contro le copie, apponendo sistemi di protezione. E se ci sono questi sistemi, ovviamente, non è legittimo superarli.”
Ricapitoliamo: fare una copia privata è un diritto, ma può essere negato grazie alle protezioni?
“Proprio così. Ma qualche comma più sotto, la legge ci regala un altro colpo di scena: un sistema di protezione è definito come tale solo se risulta efficace per proteggere l’originale. Questo significa che se il sistema di protezione è superabile, allora si ha il diritto di effettuare una copia di backup. Altrimenti no.”
Insomma, tutto è vietato e tutto è concesso. Ma voi, come Maneurope, come vi ponete di fronte a questo caos normativo?
“Effettivamente ci troviamo un po’ in difficoltà. Soprattutto perché, anche a livello europeo, la questione non è molto chiara. Prendiamo per esempio la Germania: lì la normativa, inizialmente, era ancor più restrittiva che da noi. Non si poteva copiare assolutamente nulla. Poi una serie di pareri legali hanno ribaltato la situazione, sancendo il diritto di chi ha acquistato un prodotto digitale di farne tre copie. E’ quello il punto di riferimento a livello europeo, adesso.”
Questo vuol dire che anche da noi è possibile fare tre copie di backup?
“Non proprio. Il problema è che il nostro legislatore non si pronuncia chiaramente sul diritto alla copia privata, ma contemporaneamente stabilisce dei compensi, che vanno alla SIAE, da pagare per effettuare le copie: basti considerare l’entità della tassa sui supporti vergini e su tutti gli strumenti che consentono di effettuare le copie, come i masterizzatori e i videoregistratori. E’ logico quindi pensare che se devo pagare una tassa sulle copie che faccio, vuol dire che sono legali. L’illecito si compie solo quando si pirata, vendendolo, un prodotto.”
Quindi fare una copia è legale a meno che non la si venda…
“Esatto. Quello che personalmente mi capita più spesso, è avere a che fare con genitori che comprano ai loro figli un cartone animato in DVD, che costa anche la bellezza di trenta euro, e temono che il supporto si rovini, un po’ perché gira continuamente nel lettore, e un po’ perché i dischi possono finire in mano ai bambini. Ci telefonano chiedendo se possono farne una copia con i nostri prodotti. Rispondiamo di sì. O meglio: diciamo di copiare quello che è consentito copiare. Sempre che si riesca a capirlo…”
Si cade sempre su questo punto.
“Faccio un esempio. Avevo un DVD raro, che non si trova più in commercio. Mi si è rigato, e non posso ricomprarlo. Il distributore me lo rimanda, senza farmi pagare nulla?”
Glielo rimanda?
“No!”
Quindi in un caso come questo può farne una copia?
“In teoria sì. Ma il problema sono le protezioni. In molti dei nostri prodotti siamo stati costretti a disabilitare i sistemi di superamento di protezioni quali CSS o Macrovision, proprio perché non abbiamo ancora capito se è possibile superarli o meno.”
Ci arrendiamo. Parliamo di DivX: è possibile comprimere un film in DVD per masterizzarlo su CD-ROM?
“Anche qui le regole sono vaghe, o non ci sono. Per esempio, se trasferisco un film su disco fisso e poi lo comprimo in DivX per poterlo vedere sul palmare, non so se sto violando la legge oppure no, perché la giurisprudenza non prevede un caso del genere. Il problema vero è che i tempi di approvazione delle norme sono lunghissimi, mentre le nuove tecnologie sono in continua evoluzione, una casistica in continuo aggiornamento. Ogni produttore va a tentoni, cercando di restare nella legalità. Basti pensare che in America, Philips combatte le copie dei propri prodotti in tutti i modi, mentre in Europa annuncia, per il prossimo anno, l’uscita di masterizzatori DVD multi strato, che permetteranno di effettuare la copia uno a uno di DVD-9…”
Capiamo. Cerchiamo però di tirare le fila del discorso: in fin dei conti, un utente come si deve comportare?
“Personalmente consiglio di fare una sorta di check list. Possedete l’originale? Non ci sono protezioni insuperabili? Se rispondete di sì, allora potete effettuare una copia privata. E nel caso in cui si abbia un lettore DVD sul PC desktop, ma non sul portatile, allora è possibile realizzare un DivX (da masterizzare su un CD-ROM vergine sul quale si paga una tassa sul copyright) per poter usufruire del film, regolarmente acquistato, anche sul notebook.”

Cosa dice Pinnacle
Tra i vari prodotti che permettono di duplicare CD e DVD, uno dei più conosciuti è certamente InstantCopy di Pinnacle. Scatola alla mano, leggiamo che “E’ consentito usare questo software per coadiuvare la copia di cui si possiede il copyright o la cui copia è permessa dal detentore del copyright. Chi non possiede il copyright o non ha ottenuto l’autorizzazione alla copia del detentore del copyright può violare la legge sui diritti d’autore ed essere querelato per danni e/o soggetto ad azione penale.”
Spulciando poi il manuale all’interno della confezione, leggiamo inoltre che “Il programma InstantCopy consente di duplicare virtualmente qualsiasi CD o DVD non protetto da copia.”
Per fare chiarezza sulla questione della copia privata e dei sistemi di protezione, abbiamo contattato il massimo dirigente di Pinnacle a livello italiano, Hans Restini.
Dottor Restini, veniamo subito al dunque: la copia privata per uso personale di un programma o di altri contenuti multimediali, è legale oppure no?
“La questione è davvero complessa, e le norme non sono chiare al riguardo. Né in Italia, né a livello europeo. La tutela del diritto d’autore nel nostro Paese è diversa rispetto alle altre nazioni, e ci si muove in un ambito di forte instabilità decisionale.”
In che senso “instabilità decisionale”, scusi?
“L’attuale normativa presenta enormi lacune, e deve essere considerata in evoluzione. Di fronte a sempre nuove possibilità tecnologiche, la legge si rivela inadeguata. Se poi pensiamo che spesso ci si deve rimettere alle singole decisioni dei Pretori locali, non sempre in accordo tra loro, capite che la situazione si complica ancor di più.”
Ma in qualche modo dovete pur muovervi, per esempio per decidere se mettere in commercio un software di copia nel pieno rispetto della legge. Come vi comportate?
“Personalmente ritengo che occorra muoversi da un presupposto ben preciso: va tutelato il diritto del consumatore di realizzare una copia di sicurezza dei prodotti che paga a caro prezzo.”
Già, ma questi prodotti sono protetti contro le copie. Come si tutela il diritto del consumatore?
“E’ un bel problema, questo. E non so risponderle con precisione. L’unica cosa che le posso dire è che superare le protezioni non è consentito. Quindi noi, con i nostri prodotti, non lo permettiamo. Questa è l’unica cosa certa: la nostra posizione, al riguardo, è ferma; e da qui non ci muoviamo.”
E il diritto alla copia che fine fa?
“Non spetta a noi cambiare le leggi. Ma è assolutamente necessario. Vi faccio un esempio: partendo dal presupposto che chi acquista un prodotto multimediale acquisisce il diritto alla fruizione del suo contenuto e non solo all’uso del supporto, è giusto che se il disco si rovina venga sostituito.”
In un caso del genere, voi sostituite il supporto?
“No, la legge non lo prevede. Sostituiamo il supporto solo se difettoso. E questo è assurdo: lo scenario deve cambiare.”
Quindi non è prevista la sostituzione di un supporto rovinato, a meno che un’azienda non agisca diversamente e, a sua discrezione, preveda la sostituzione. A maggior ragione, quindi, dovrebbe essere permessa la copia di sicurezza…
“Proprio così ma, ripeto, noi non possiamo realizzare prodotti che superino le protezioni. Questi prodotti, però, sono disponibili in Rete. Le racconto un aneddoto: mi è capitata tra le mani, in questi giorni, un’agenda prodotta da un noto istituto bancario; in una pagina erano segnati alcuni siti Internet impedibili: tra questi ve n’era uno che raccoglie informazioni su come copiare qualsiasi CD e DVD, anche se protetto.”
Facciamo un passo ulteriore. Che ne dice della possibilità di comprimere un film in DivX?
“Altro punto scottante, sul quale stiamo molti attenti a non violare leggi poco chiare. Nel dubbio, abbiamo deciso di non includere i codec DivX nei nostri prodotti. Vendiamo dei programmi di editing video, ma ci guardiamo bene dall’inserire quei codec. Meglio non rischiare.”
Insomma, un bel caos anche per voi produttori…
“La richiesta di chiarezza è un’esigenza non solo per gli utenti, ma anche per noi produttori. Vi faccio un ultimo esempio: alcuni CD-ROM allegati alle riviste informatiche non prevedono alcuna protezione contro la copia, pur contenendo programmi che sono venduti sugli scaffali dei negozi, e che prevedono protezioni contro la duplicazione. Posso copiare quei CD allegati? A essere sincero, io stesso non so rispondere…”

Cosa dice la BSA
La Business Software Alliance (www.bsa.org) è un’associazione che fa da portavoce dei produttori di software, hardware e del settore Internet, allo scopo di “promuovere un ambiente on-line sicuro e conforme alla legge”. Una sorta di “confindustria” delle aziende che si occupano di informatica. Tra le sue attività vi sono anche l’“informazione e sensibilizzazione rivolta agli utenti di computer sul tema del diritto d’autore, del software e della sicurezza informatica”. Chi meglio di loro ci può dare un parere sul diritto alla copia di backup?
A tal proposito abbiamo contattato Simona Lavagnini, dello Studio Goglia Lavagnini Valenti (consulente legale, a livello nazionale, di BSA).
Avvocato Lavagnini, posso fare una copia di backup di un prodotto regolarmente acquistato?
“Un attimo, si riferisce alla copia privata o alla copia di backup?”
Perché, c’è differenza?
“Certo che c’è. La situazione è la seguente. Le tipologie di opere protette, e le relative regolamentazioni, sono quantomeno tre. L’ordinamento giuridico che riguarda musica e film, vale a dire le opere di godimento, disciplina la copia privata. In questo caso l’utente può fare una copia, per uso personale, di un CD musicale; anzi, può fare anche delle compilation di CD diversi regolarmente acquistati, e dei quali si possiede ovviamente l’originale. Cosa ben diversa è il software, che è definito come prodotto a carattere utilitaristico. In questo caso si parla di backup, la cui regolamentazione è ben diversa, assai più restrittiva. Il genere del videogioco, invece, è un ibrido, non regolamentato per legge.
D’accordo. Lasciamo perdere i videogiochi e la musica, e parliamo di software. Com’è regolamentata la copia di backup?
“La legge, al riguardo, prevede solo che l’utente legittimo possa fare una copia di riserva del programma, qualora sia necessaria per l’uso. I produttori di software hanno interpretato questa norma generalmente così: il CD-ROM sul quale risiede il prodotto, dopo che il programma è stato caricato sull’elaboratore, funge esso stesso da copia di backup.”
E se il CD si rovina?
“Be’, questo è un caso un po’ particolare. Va detto che la copia di back up andrebbe utilizzata quando il programma caricato è inutilizzabile, per esempio in conseguenza di un disastro informatico, e quindi un crash di sistema.”
Appunto. In questo caso non devo premunirmi facendo una copia del programma?
“Certo, in questo caso è lecito usare una copia di backup.”
D’accordo, ma se ci sono le protezioni, come faccio a copiare il CD o il DVD? Posso superare queste protezioni?
“Questo assolutamente no. La rimozione o l’elusione di dispositivi di protezione dei programmi per elaboratore è un reato penale, come previsto dell’art. 171 bis della legge sul diritto d’autore. Si rischia il carcere: una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione.”
Quindi, se non si possono superare le protezioni, come si può premunire un utente?
“L’utente potrebbe chiedere al produttore la copia di backup, tramite una richiesta scritta. In questi casi il produttore potrebbe mettere a disposizione un’altra copia del programma, o adottare soluzioni alternative.”

La legge è confusa per tutti
Dopo aver fatto queste chiacchierate riguardanti il diritto o meno di fare una copia di backup dei programmi regolarmente acquistati o dei quali si detiene l’originale, purtroppo, non possiamo trarre una conclusione chiara e definitiva. Possiamo solo dire che esiste il diritto ad avere una copia di sicurezza dei propri programmi: come la si ottiene, non è dato saperlo con certezza. Una cosa, però, ci è parsa chiara: la legge non ammette ignoranza. Evidentemente non è ammessa solo quella dei consumatori… Meditate, legislatori, meditate.

La copia di backup autorizzata. Da Microsoft
Ogni contratto o licenza d’uso contenuti nelle confezioni dei prodotti contengono cavilli legali che, se pur ispirati dagli stessi principi (anti-pirateria), trattano in modo diverso il diritto alla copia privata. Comunque riconosciuto.
Prendiamo, per esempio, il leader massimo dei software a livello mondiale: Microsoft. Tutti i prodotti della casa di Bill Gates esplicitano a chiare lettere il diritto di effettuare una copia di backup dei prodotti, a patto però che sia per esclusivo uso personale. In alcuni prodotti, però, si specifica che il software “può includere una tecnologia di protezione delle copie per impedire la copia non autorizzata del prodotto software oppure può richiedere il supporto originale per l’utilizzo del prodotto software sul computer. E’ illegale effettuare copie non autorizzate del prodotto software oppure eludere le tecnologie di protezione delle copie incluse nel prodotto software”. Questo si legge, per esempio, nella licenza d’uso del prodotto Microsoft Works Suite 2003.
Bene: noi vogliamo ottenere l’autorizzazione a copiare un prodotto Microsoft. Telefoniamo quindi al Centro Direzionale di Microsoft di Segrate, al numero telefonico 0270/398398. Una voce preregistrata ci guida all’interno dei menu automatici. Ci dichiariamo utenti finali, e vogliamo parlare con un consulente commerciale.
Buongiorno. Scusi, ho comprato un vostro prodotto e ho letto sul contratto che, per effettuare una copia del prodotto, devo ottenere la vostra autorizzazione…
“Deve fare una copia di backup?”
Sì, cosa devo fare?
“Un attimo che consulto con un collega dell’assistenza tecnica… Ecco, sì: può benissimo fare la copia, i nostri prodotti non sono protetti. Può copiarlo con qualsiasi software di masterizzazione, per esempio Nero.”
Non ci sono limitazioni di alcun tipo?
“Assolutamente no, comunque poi c’è da attivare il prodotto…”
Tutto quadra: niente protezioni, nessun reato…

La copia dei videogiochi
Nella grande famiglia dei software, una categoria particolare è quella dei videogiochi. Prendiamo uno degli ultimi giochi usciti: “Lo Hobbit”. Spulciamo il manuale e la licenza d’uso e, colpo di scena, non troviamo alcun riferimento alla possibilità di effettuare una copia personale. Non è possibile. Telefoniamo all’assistenza del distributore Leader, che risponde al numero 0332-870579.
Buongiorno, ho appena acquistato “Lo Hobbit” e vorrei farne una copia di backup. E’ possibile?
“Credo di sì, se per uso personale.”
OK, ma nel contratto non è previsto questo diritto.
“Eh, lo so. Un tempo sui nostri prodotti era specificato che si poteva fare una copia di sicurezza. Poi so che ci sono stati parecchi problemi, e quella clausola è stata tolta.”
Ah. Ma fare questa copia è un mio diritto. Come mi comporto?
“La faccia. Masterizzi pure il gioco, se ha l’originale.”
Ce l’ho, non si preoccupi. Il problema è questo: se ci sono delle protezioni contro la copia, come faccio a masterizzarlo?
“Effettivamente le protezioni non si possono superare…”
Capisce il mio imbarazzo, adesso? Facciamo così: io recupero un software che sprotegge il gioco e poi lo copio. Che ne dice?
“A dire la verità non so cosa dica la legge, al proposito. Pur sospettando che quell’operazione non sia lecita, il buonsenso mi suggerisce che sia possibile.”
Bene. Quindi procedo con la copia?
“Proceda.”